Community | 03 ottobre 2022, 13:20

Revisione dei prezzi negli appalti aziendali in corso

Revisione dei prezzi negli appalti aziendali in corso

Il caro vita impone si proietta sui consumi futuri, ma è necessario saper valutare e gestire anche l’impatto generato sugli impegni e compravendite già contrattualizzati. cosa è previsto in questi casi?

Per gli appalti privati, il principale riferimento in ordine ai meccanismi di revisione dei prezzi è l’art. 1664 del Codice Civile:

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo […]”.

Rileva innanzitutto il concetto di imprevedibilità, che può riferirsi sia alle circostanze sia alla loro misura. È ragionevole pensare che per gli appalti oggi in corso è più alla seconda ipotesi che si debba fare riferimento, poiché, come visto, la tendenza inflattiva era chiara sin dal corso del 2020 ma la misura di questa tendenza è stata ed è ancora oggi del tutto imprevedibile.

A differenza della previsione dell'art. 1467 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità), è sufficiente che gli eventi siano solo imprevedibili, non anche straordinari. Ciò comporta che solo in presenza di entrambi gli elementi (imprevedibilità e straordinarietà) la parte ha diritto a risolvere l’accordo.

Il codice, inoltre, pone un limite, il 10%, entro il quale la variazione viene considerata normale alea contrattuale e rimane a carico delle parti.

La misura del dieci per cento è stabilita sia aumento sia in diminuzione e tale limite deve essere superato rispetto al costo complessivo dell'opera appaltata; è comunque possibile operare delle revisioni “in corso d’opera” se così le parti si accordano o comunque se le variazioni incidono in maniera determinante sull’andamento delle lavorazioni.

Segnaliamo che secondo la Giurisprudenza la clausola con la quale si esclude, in deroga all’art. 1664 cod. civ., il diritto dell'appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera (cosiddetto appalto "a forfait") non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall’alea normale del tipo contrattuale.

Pertanto, se sono escluse contrattualmente le revisioni del prezzo, non significa che l’appaltatore può farsi carico anche di aumenti sproporzionati: in ogni caso, l’appalto non può diventare un contratto aleatorio (in cui, cioè, le parti non conoscono, alla firma dell’accordo, l’entità del rischio a cui si sottopongono).

Si consiglia, quindi, di trovare per via negoziale con le parti un limite a detto rischio, considerando che il limite minimo potrà essere quello codicistico del 10%. Solo gli aumenti superiori a quel limite potranno essere riconosciuti dal committente e solo per la parte eccedente.

Stefano Lappa

Amministratore Delegato Pronext srl

Società di Gruppo Contec specializzata in consulenza per gli appalti pubblici e privati

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