Community - 21 dicembre 2022, 10:15

IMU sulla prima casa di coniugi e conviventi: interviene la Corte Costituzionale

Notaio Mario Sartori

Notaio Mario Sartori

È dovuta intervenire la Corte Costituzionale lo scorso 12 settembre con la sentenza n. 209/2022, depositata il 13 ottobre, per stabilire il diritto all'esenzione IMU per ciascuna abitazione principale delle persone coniugate o legate da unione civile, in quanto altrimenti si avrebbe una disparità di trattamento rispetto alle persone conviventi di fatto.

Infatti, fino a questo momento, se due persone convivono e hanno la residenza su due case diverse, a ciascuna parte spetta all'esenzione IMU; se invece le persone sono coniugate o legati da unione civile, ciò non avviene. Tutto nasce dal fatto che il Decreto Monti 201/2011 definisce come principale esente IMU "l'abitazione in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, precisandosi che nel caso di due abitazioni nello stesso Comune, l'esenzione spetta solo per un'abitazione”.

Ma se le case sono ubicate in due Comuni diversi?

Per il Ministero delle Finanze l'esenzione spetta per entrambe le case. Per i Comuni e per la giurisprudenza della Cassazione (da ultimo sentenza 20/130 del 24 settembre 2020) invece non spetta ad alcuna delle due abitazioni. Di qui il numeroso contenzioso tra Comuni e cittadini. Con il Decreto 146/2021 si è stabilito che l'esenzione IMU spetta per una sola delle due abitazioni.

Ma quale scegliere? Quella che ha rendita catastale più elevata per pagare meno IMU?

Il Decreto in esame prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Di fronte a questa situazione aggrovigliata è dovuta intervenire la Suprema Corte per mettere un po' di ordine alla materia.

Innanzitutto la Corte Costituzionale elimina il riferimento al nucleo familiare con la conseguenza che l'esenzione può spettare anche alle case situate nello stesso Comune a condizione che si abbia la "dimora abituale".

L'incostituzionalità della normativa è affermata perché la disparità di trattamento viola l'articolo 3 della Costituzione (principio di eguaglianza): le persone coniugate o unite in unione civile sono trattate in modo peggiorativo rispetto alle persone solo conviventi di fatto. Viola, inoltre, l'articolo 31 della Costituzione in quanto penalizza la famiglia istituzionalizzata (matrimonio e unione civile), che è tutelata dalla Costituzione rispetto ai soli conviventi di fatto. E ancora, viola l'articolo 53 della Costituzione sulla capacità contributiva in quanto è richiesto il concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche.

Pertanto ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU prima casa, è sufficiente per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, avere la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, altrimenti si avrebbe una discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle stesse condizioni, godono per ciascun immobile della esenzione.

La Corte ha voluto anche precisare che le "seconde case" non possono automaticamente godere dell'esenzione, spettando ai Comuni effettuare adeguati controlli al fine di verificare l'esistenza delle condizioni. La decisione della Corte Costituzionale non potrà che dar luogo a sua volta ad altro contenzioso tra Comuni e cittadini per il rimborso delle imposte già pagate e non dovute.

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Redazione Verona Network

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